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Sez. L, Sentenza n. 2398 del 13/06/1975 (Rv. 376265 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DI TERZI - RIVALSA DELL'INAIL - LIMITI - CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO - ESTREMI - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PARENTI DEL DATORE DI LAVORO - REGRESSO DELL'INAIL - ESTENSIONE DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1975-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376265-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DI TERZI - RIVALSA DELL'INAIL - LIMITI - CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO - ESTREMI - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PARENTI DEL DATORE DI LAVORO - REGRESSO DELL'INAIL - ESTENSIONE DEL PRINCIPIO.*

Il credito dell'Inail per il rimborso, da parte del responsabile di infortunio sul lavoro, di quanto corrisposto in favore dell'infortunato o dei suoi superstiti, non e soggetto, in caso di concorso di colpa del danneggiato, a riduzione proporzionale al grado del concorso stesso, ma trova come unico limite quantitativo il complessivo ammontare del risarcimento che sarebbe in effetti dovuto dal responsabile al lavoratore infortunato, secondo le norme generali sui danni da fatto illecito e, quindi, tenuto anche conto dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato. Detto principio opera non solo nel caso in cui l'istituto agisca in via surrogatoria contro un terzo estraneo al rapporto assicurativo, ai sensi dello art 1916 cod civ ed, in forza del subingresso quale assicuratore nei diritti dell'assicurato, fino a concorrenza dell'indennita corrisposta, ma anche quando agisca in via di regresso contro il datore di lavoro, nelle ipotesi previste dagli artt 4 e 5 del RD 17 agosto 1935 n 1765 (ora artt 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n 1124), perche tali norme non pongono alcun limite al credito in questione diverso da quello del quantum complessivo del risarcimento spettante all'infortunato, nel senso sopra indicato. (V 1252/74, mass n 369312; 324/74, mass n 367982).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 5 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)