Sez. 3, Sentenza n. 3511 del 22/06/1979 (Rv. 399926 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - CREDITO RELATIVO - LIMITI QUANTITATIVI - AMBITO DI APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - CREDITO RELATIVO - LIMITI QUANTITATIVI - AMBITO DI APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
Il credito dell'Inail per il rimborso da parte del responsabile di infortunio sul lavoro di quanto corrisposto in favore dello infortunato trova come limite quantitativo il complessivo ammontare del risarcimento, che sarebbe in effetti dovuto dal responsabile al lavoratore infortunato, secondo le norme generali sui danni da fatto illecito e, quindi, tenuto anche conto dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato. Detto principio opera non solo quando l'istituto agisca in via surrogatoria contro un terzo estraneo al rapporto assicurativo ai sensi dell'art 1916 cod civ, ma anche quando eserciti l'Azione di regresso nei confronti del datore di lavoro penalmente responsabile dell'infortunio, ai sensi degli artt 10 e 11 del DPR n 1124 del 1965, perche tali norme non pongono alcun limite al credito in questione diverso da quello del quantum complessivo del risarcimento spettante all'infortunato. (V 1252/74, mass n 369312; (V 324/74, mass n 367982; (Conf 2398/75, mass n 376262).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 5 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1424 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)