Sez. U, Ordinanza n. 6423 del 11/03/2008 (Rv. 602345 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Controversia tra calciatore e società sportiva - Prospettazione di clausole compromissorie di devoluzione alla giustizia sportiva - Arbitrato irrituale - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione promosso - nell'ambito di una controversia tra un calciatore dilettante ed una società sportiva pendente dinanzi al giudice ordinario - in base all'asserita esistenza di clausole compromissorie che attribuiscono tale controversia ad organi di giustizia sportiva, poiché l'arbitrato irrituale (come quello rituale) trova il proprio fondamento in un atto di investitura privata rispetto al quale non è possibile parlare di giurisdizione o competenza in senso tecnico, essendo demandata agli arbitri un'attività negoziale e non una funzione giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 3, Legge 17/10/2003 num. 280 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)