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Sez. L, Sentenza n. 12855 del 03/09/2003 (Rv. 566530 - 01)

ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE | Arbitrato rituale e irrituale - Appartenenza di una controversia alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri - Accertamento - Questione di competenza - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2003-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566530-01

ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE

Posto che nell'arbitrato rituale, come nell'arbitrato irrituale, la pronuncia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata e correlativamente il compromesso si configura quale patto di rinuncia all'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o sia deferibile agli arbitri costituisce una questione, non di competenza in senso tecnico, ma di merito; di conseguenza è inammissibile l'istanza di regolamento di competenza, essendo il relativo mezzo esperibile con esclusivo riferimento alle questioni di competenza riconducibili al paradigma di cui all'art. 38 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 820 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)