Sez. L, Sentenza n. 12855 del 03/09/2003 (Rv. 566530 - 01)
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE | Arbitrato rituale e irrituale - Appartenenza di una controversia alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri - Accertamento - Questione di competenza - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE
Posto che nell'arbitrato rituale, come nell'arbitrato irrituale, la pronuncia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata e correlativamente il compromesso si configura quale patto di rinuncia all'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o sia deferibile agli arbitri costituisce una questione, non di competenza in senso tecnico, ma di merito; di conseguenza è inammissibile l'istanza di regolamento di competenza, essendo il relativo mezzo esperibile con esclusivo riferimento alle questioni di competenza riconducibili al paradigma di cui all'art. 38 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 820 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)