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Sez. 1, Sentenza n. 18919 del 28/09/2005 (Rv. 585413 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Ordinamento sportivo - Art. 24 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Vincolo di giustizia sportiva - Natura - Clausola compromissoria per arbitrato irrituale - D.L n. 220 del 2003, Conv., con modif., nella legge n. 280 del 2003 - Conferma del predetto vincolo - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585413-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE

L'art. 24 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (associazione con personalità giuridica di diritto privato) - il quale prevede l'impegno di tutti coloro che operano all'interno della Federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla stessa F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, impegno dal quale è desumibile un divieto, salva specifica approvazione, di devolvere le relative controversie all'autorità giudiziaria statuale - integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia. Siffatto vincolo, cui l'affiliazione delle società e degli sportivi alle diverse federazioni comporta volontaria adesione, ripete, altresì, la propria legittimità da una fonte legislativa per effetto delle disposizioni del decreto legge n. 220 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 280 del 2003, che, all'art. 2, comma secondo, prevede l0onere di adire gli organi della giustizia sportiva nelle materie di esclusiva competenza dell'ordinamento sportivo, che sono, a mente del comma primo dello stesso art. 2, quelle aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni; mentre subordina, come è desumibile dalla formulazione dell'art. 3, comma primo, al previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva anche il ricorso a quella statuale nelle materie ad essa riservate.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 1, Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 3, Legge 17/10/2003 num. 280 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Pen. art. 806

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)