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Sez. L, Sentenza n. 22883 del 09/09/2008 (Rv. 604502 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Interpretazione - Assimilazione all'esegesi di norme - Conseguenze - Sindacato di legittimità - Violazione di legge - Ammissibilità - Poteri di valutazione e interpretazione della Corte di cassazione - Individuazione - Presupposti - Presenza in atti della sentenza munita di attestazione del passaggio in giudicato - Necessità.
Stato
decisa il 2008-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604502-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO

L'interpretazione del giudicato esterno va condotta alla stregua dell'esegesi delle norme, essendo pertanto sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, con la conseguenza che il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato stesso con cognizione piena, che si estende al riesame, alla valutazione ed all'interpretazione degli atti processuali, richiedendosi però - affinché possa ascriversi rilevanza espansiva al giudicato esterno, nei giudizi tra le stesse parti che derivino da una medesima situazione giuridica - la presenza in atti della sentenza che si intenda far valere, munita dell'attestazione dell'intervenuto passaggio in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)