Sez. U, Sentenza n. 24664 del 28/11/2007 (Rv. 600071 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Interpretazione del giudicato - Assimilazione all'esegesi di norme di legge - Conseguenze - Sindacato di legittimità - Violazione di legge - Ammissibilità - Estensione dei poteri di valutazione e interpretazione da parte della Corte di cassazione.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Posto che il giudicato va assimilato agli "elementi normativi", cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)