Sez. L, Sentenza n. 4818 del 14/11/1989 (Rv. 464195 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - IN GENERE - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE OPERANTI NEL SETTORE MANIFATTURIERO - ESTENSIONE ALLE IMPRESE SVOLGENTI UNA ATTIVITÀ DIRETTA A FAVORIRE LA COMMERCIABILITÀ DI BENI PRODOTTI DA ALTRE AZIENDE, ASSICURANDONE LA BONTÀ MEDIANTE LE COSIDDETTE PROVE DI QUALITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - IN GENERE - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE OPERANTI NEL SETTORE MANIFATTURIERO - ESTENSIONE ALLE IMPRESE SVOLGENTI UNA ATTIVITÀ DIRETTA A FAVORIRE LA COMMERCIABILITÀ DI BENI PRODOTTI DA ALTRE AZIENDE, ASSICURANDONE LA BONTÀ MEDIANTE LE COSIDDETTE PROVE DI QUALITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
Come risulta in particolare dai lavori preparatori del d.l. 7 febbraio 1977 n. 15 (convertito, con modifiche, dalla legge 7 aprile 1977 n. 102) e dalla ratio, perseguita dal legislatore, di incrementare il commercio con l'estero, le "imprese industriali ed artigiane operanti nel settore manifatturiero", beneficiarie dello sgravio contributivo di cui all'art. 1, primo comma, della legge 28 novembre 1980 n. 782, si caratterizzano - al pari delle "imprese manifatturiere" di cui all'art. 1 del citato d.l. n. 15 del 1977 - come imprese produttrici di beni Atti ad essere competitivi sui mercati internazionali per la diminuzione di costo indotta dallo sgravio degli oneri sociali. In tale categoria, pertanto, non rientrano - con conseguente esclusione del diritto a fruire dello sgravio di cui alla citata norma dell'art. 1 della legge n. 782 del 1980 - quelle imprese che, senza produrre beni, svolgono solo una attività diretta a favorire la commerciabilità di quelli di altre aziende, assicurando i potenziali acquirenti, mediante le cosiddette prove di qualità, della bontà di tali prodotti. (V 863/88, mass n 457249).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 1 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 20 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 92 art. 5 CORTE COST., Legge 28/11/1980 num. 782 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)