Sez. L, Sentenza n. 863 del 01/02/1988 (Rv. 457249 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - FISCALIZZAZIONE - IMPRESE BENEFICIARIE - ATTIVITÀ COMMERCIALE SUSSIDIARIA ED ATTIVITÀ PRODUTTIVA - GODIMENTO DEL BENEFICIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - FISCALIZZAZIONE - IMPRESE BENEFICIARIE - ATTIVITÀ COMMERCIALE SUSSIDIARIA ED ATTIVITÀ PRODUTTIVA - GODIMENTO DEL BENEFICIO.*
Con riguardo alla fiscalizzazione degli oneri sociali, prevista dalla legge 31 marzo 1979 n. 92, in favore delle imprese manifatturiere ed estrattive, il giudice del merito - al fine di accertare la natura dell'impresa e quindi la spettanza, o meno, del suddetto beneficio di sgravio contributivo - deve valutare l'attività dell'impresa nel suo complesso per individuare quella principale, della cui specifica natura partecipano quelle attività che invece risultano sussidiarie o complementari. Pertanto l'attività commerciale - anche se non comporta la trasformazione di materie prime, né aggiunge caratteristiche merceologiche ad un determinato prodotto - partecipa della natura manifatturiera dell'attività produttiva dell'impresa ove quest'ultima abbia carattere principale, mentre la prima fornisca soltanto dei servizi complementari, direttamente funzionali e ricollegabili al ciclo produttivo dell'impresa medesima. (V 4332/87, mass n 453077; (V 3698/87, mass n 452629).*
Riferimenti normativi: Legge 31/03/1979 num. 92 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)