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Sez. L, Sentenza n. 2028 del 23/02/2000 (Rv. 534256 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Imprese industriali - Sgravi ex art. 18 D.L. n. 918 del 1968 - Configurazione della natura industriale dell'attività - Criterio ex art. 2195 cod. civ. - Requisito della creazione di un risultato economico nuovo - Nozione - Semplice trattamento della materia prima senza modificazioni intrinseche - Sussistenza del requisito - Condizione.
Stato
decisa il 2000-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534256-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Per l'individuazione delle imprese industriali ex art. 2195 cod. civ., ai fini degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 del D.L. n. 918 del 1968, come modificato dalla legge n. 1089 del 1968, occorre tener presente che la creazione di un risultato economico nuovo, che caratterizza la natura industriale di un'impresa, può riscontrarsi anche nell'ipotesi di semplice trattamento della materia prima, operato nell'esercizio di un'attività economica organizzata, senza che sia necessario che la materia prima stessa subisca modificazioni nelle sue proprietà intrinseche, quando risulti prevalente sotto il duplice profilo economico e funzionale il momento della trasformazione della materia prima e della produzione di servizi, preordinati alla commercializzazione di un bene direttamente utilizzabile per il consumo con caratteristiche diverse da quelle del bene originario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)