Sez. 1, Sentenza n. 9554 del 16/09/1993 (Rv. 483768 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione | Disposizione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 - Limite temporale del procedimento di verifica - Automatica premeditazione - Esclusione.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione
L'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - secondo cui la violazione amministrativa deve essere contestata al contravventore e immediatamente, quando è possibile, ovvero mediante notifica dei suoi estremi nel termine di novanta o trecentosettanta giorni dall'accertamento, avuto riguardo al luogo di residenza del contravventore - non comporta l'automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento dell'infrazione, il cui concreto espletamento è legato alla peculiarità delle varie situazioni, spettando al giudice del merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)