Sez. L, Sentenza n. 6303 del 23/11/1988 (Rv. 460642 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMUNE INTENZIONE DEI CONTRAENTI - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMUNE INTENZIONE DEI CONTRAENTI - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE.*
Nell'interpretazione del contratto collettivo, l'accertamento della comune intenzione dei contraenti deve essere effettuato in base a ciò che risulta obiettivamente voluto nelle clausole dello accordo, sicché l'elemento letterale è il primo e fondamentale criterio per tale accertamento e, solo allorché l'utilizzazione di tale criterio, a causa dell'ambiguità del significato letterale della clausola, lasci sussistere qualche dubbio nell'individuazione di detta intenzione, è consentito al giudice di avvalersi degli altri criteri ermeneutici fissati dalla legge, come l'interpretazione di buona fede ed il contemperamento degli interessi delle parti. (nella specie, la suprema Corte ha confermato l'impugnata sentenza, la quale, alla stregua dell'art. 38 del contratto collettivo dipendenti aziende alimentari, aveva ritenuto che il periodo trascorso in aspettativa non fosse computabile né in relazione al limite interno del comporto né in relazione al limite esterno del comporto stesso). (V 7012/87, mass n 455186; (Conf 1260/84, mass n 433402).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1371, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)