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Sez. L, Sentenza n. 7012 del 25/08/1987 (Rv. 455186 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CRITERIO FONDAMENTALE E PRIORITARIO - DEROGA ALLA VOLONTÀ DEI CONTRAENTI QUALE OGGETTIVATA DALL'ELEMENTO LETTERALE IN RAGIONE DELLO SCOPO PERSEGUITO DALLE PARTI - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 19 DEL C.C.N.L. 9 GENNAIO 1980 AVENTE LO SCOPO DI PEREQUARE I TRATTAMENTI RETRIBUTIVI DEI LAVORATORI DEL GAS E DEI LAVORATORI DEGLI ACQUEDOTTI.*
Stato
decisa il 1987-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455186-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CRITERIO FONDAMENTALE E PRIORITARIO - DEROGA ALLA VOLONTÀ DEI CONTRAENTI QUALE OGGETTIVATA DALL'ELEMENTO LETTERALE IN RAGIONE DELLO SCOPO PERSEGUITO DALLE PARTI - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 19 DEL C.C.N.L. 9 GENNAIO 1980 AVENTE LO SCOPO DI PEREQUARE I TRATTAMENTI RETRIBUTIVI DEI LAVORATORI DEL GAS E DEI LAVORATORI DEGLI ACQUEDOTTI.*

La volontà dei contraenti quale oggettivata dall'elemento letterale - che costituisce il primo e fondamentale criterio per l'interpretazione del contratto, anche collettivo, e che, ove la sua utilizzazione non lasci dubbi in ordine all'intenzione delle parti, preclude la possibilità del ricorso agli altri criteri ermeneutici stabiliti dalla legge - non può essere derogata in ragione di uno scopo, che le parti avrebbero perseguito, ove lo stesso non sia individuabile alla stregua delle Disposizioni contrattuali, le quali costituiscono il mezzo ed il limite per la realizzazione dello scopo medesimo. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che l'art. 19 del contratto collettivo del 9 gennaio 1980 prevedesse solo due trasferimenti di importi retributivi dall'anzianità alla paga base, in coincidenza con le date del 30 giugno 1979 e dell'1 luglio 1981, disattendendo l'assunto della azienda circa la contrarietà di tale interpretazione allo scopo - che detta disposizione avrebbe perseguito - della perequazione fra i trattamenti retributivi dei lavoratori del gas e dei lavoratori degli acquedotti). (V 2450/85, mass n 440294; (V 229/85, mass n 438458; (V 3788/84, mass n 435753).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)