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Sez. L, Sentenza n. 1260 del 21/02/1984 (Rv. 433402 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMUNE INTENZIONE DEI CONTRAENTI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433402-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMUNE INTENZIONE DEI CONTRAENTI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Nell'interpretazione del contratto collettivo, l'accertamento della comune intenzione dei contraenti deve essere effettuata in base alle risultanze obiettive delle clausole dell'accordo, sicché l'elemento letterale del contratto è il primo e fondamentale criterio per tale accertamento e, solo se l'utilizzazione di esso lascia sussistere dubbi sull'individuazione di detta intenzione, è consentito al giudice di avvalersi degli altri criteri ermeneutici fissati dalla legge, tra cui il comportamento delle parti anteriore o posteriore alla conclusione del contratto. (nella specie, la S.C., enunciando detto principio, ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva interpretato l'art. 10 del regolamento delle promozioni dell'a.T.A.C. nel senso che tale disposizione considera la data dell'1 giugno rilevante non ai fini della decorrenza della promozione ma solo agli effetti del calcolo dell'anzianità maturata nella qualifica di provenienza). (Conf 1845/83, mass n 426676; (Conf 979/83, mass n 425747; (Conf 726/83, mass n 425471).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)