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Sez. U, Sentenza n. 3817 del 29/08/1989 (Rv. 463699 - 01)

ARBITRATO - COMPETENZA - LIMITI DELLA COMPETENZA ARBITRALE - TERRENI DI RIFORMA FONDIARIA - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE - MIGLIORIE - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA COMPETENZA ARBITRALE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463699-01

ARBITRATO - COMPETENZA - LIMITI DELLA COMPETENZA ARBITRALE - TERRENI DI RIFORMA FONDIARIA - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE - MIGLIORIE - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA COMPETENZA ARBITRALE - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di assegnazione di terreni di riforma fondiaria, la controversia inerente alle indennità per migliorie dovute allo assegnatario dall'ente concedente a seguito della risoluzione del rapporto concessorio, senza che venga in discussione il verificarsi di quest'ultima, non investe detto rapporto, e, pertanto, rientrando nella Competenza giurisdizionale del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 secondo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, può essere rimessa alla cognizione di arbitri, in forza di compromesso o clausola compromissoria. (V 580/84, mass n 433167; (V 404/84, mass n 432632; (V 6517/81, mass n 417368).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Legge 21/10/1950 num. 841 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)