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Sez. U, Sentenza n. 6517 del 10/12/1981 (Rv. 417368 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - RIFORMA AGRARIA - CONCESSIONE DI UN TERRENO CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO - DOMANDA PROPOSTA DALL'ASSEGNATARIO ED ACQUIRENTE CONTRO L'ENTE CONCEDENTE PER IL RICONOSCIMENTO DEL PROPRIO DIRITTO AL RECESSO E LA DETERMINAZIONE DELLE SPETTANZE CONSEGUENTI AL RECESSO MEDESIMO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - SUSSISTENZA - ATTRIBUZIONE AD ARBITRI IN VIRTÙ DI COMPROMESSO O CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417368-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - RIFORMA AGRARIA - CONCESSIONE DI UN TERRENO CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO - DOMANDA PROPOSTA DALL'ASSEGNATARIO ED ACQUIRENTE CONTRO L'ENTE CONCEDENTE PER IL RICONOSCIMENTO DEL PROPRIO DIRITTO AL RECESSO E LA DETERMINAZIONE DELLE SPETTANZE CONSEGUENTI AL RECESSO MEDESIMO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - SUSSISTENZA - ATTRIBUZIONE AD ARBITRI IN VIRTÙ DI COMPROMESSO O CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INAMMISSIBILITÀ.*

La controversia promossa, nei confronti dell'ente concedente, da un assegnatario ed acquirente con patto di riservato dominio di un terreno di riforma fondiaria, al fine di sentir riconoscere il proprio diritto di recesso dal rapporto, nonché determinare le spettanze conseguenti a tale recesso, investe, con riguardo ad una concessione amministrativa di beni pubblici (concessione contratto di beni patrimoniali indisponibili), posizioni di diritto soggettivo che esulano dalla mera Determinazione di indennità, canoni o corrispettivi, e sono quindi devolute, a norma dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali. La controversia medesima, pertanto, non può essere portata, con compromesso o clausola compromissoria, alla cognizione di arbitri, il cui intervento è consentito solo in via sostitutiva nell'ambito della attribuzioni dell'autorità giudiziaria ordinaria. (V 4360/81, mass n 415046; (V 2522/79, mass n 398851).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 809 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 CORTE COST., Legge 21/10/1950 num. 841 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)