Sez. 1, Sentenza n. 43473 del 14/10/2010 Ud. (dep. 09/12/2010) Rv. 248979 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Prove nuove sopravvenute - Provvedimento di ammissione - Modalità di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. - Osservanza - Necessità.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di appello (nella specie relativo a rito abbreviato), il provvedimento del giudice di ammissione di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado va adottato senza ritardo con ordinanza dibattimentale nel contraddittorio delle parti alla stregua di quanto previsto dagli artt. 190 e 495, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie di decisione sulla richiesta di integrazione della prova adottata, invece, solo con sentenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)