Sez. 1, Sentenza n. 25443 del 15/05/2026 Ud. (dep. 07/07/2026) Rv. 290276-01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Richiesta di rinnovazione dell’istruttoria ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen. - Mancata immediata decisione del collegio - Nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
In tema di giudizio di appello, la circostanza che il collegio provveda sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. non con ordinanza, come previsto dal comma 5 della citata disposizione, ma in sentenza, non è causa di nullità di quest'ultima per violazione del diritto di difesa, ove durante la discussione sia stato garantito il contraddittorio sul diritto alla prova. (Fattispecie relativa ad appellante che aveva chiesto procedersi a perizia medico-legale ed al riascolto di un testimone, nella quale la Corte, evidenziato che nel corso della discussione il difensore aveva illustrato tanto il tema della rinnovazione dell'istruttoria, quanto, su espresso invito del collegio, tutti gli ulteriori motivi di appello, ha rilevato che nessun pregiudizio al diritto di difesa era scaturito dal differimento della decisione sulla chiesta rinnovazione, il cui rigetto era stato motivato nella sentenza, peraltro deliberata subito dopo la discussione).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)