Sez. 2, Sentenza n. 9267 del 03/02/2012 Ud. (dep. 09/03/2012) Rv. 252108 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE | Rinnovazione dell'istruzione - Assunzione di una prova sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado - Richiesta di parte - Ammissibilità - Sussistenza - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE
Nel giudizio d'appello può essere disposta, anche su richiesta di parte, la rinnovazione dell'istruzione nel caso di prova sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado pronunziata all'esito del giudizio abbreviato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il rigetto dell'istanza del P.G. di acquisizione del verbale di interrogatorio di un nuovo collaboratore di giustizia, in quanto contenente dichiarazioni non superflue, integri la violazione dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)