Sez. 2, Sentenza n. 570 del 04/03/1971 (Rv. 350282 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - PER NATURALE EVOLUZIONE DELLA MALATTIA DENUNZIATA - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELL'INCIDENZA DELL'INVALIDITA - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - PER NATURALE EVOLUZIONE DELLA MALATTIA DENUNZIATA - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELL'INCIDENZA DELL'INVALIDITA - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*
Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria riguardanti l'accertamento delle condizioni richieste per il riconoscimento del diritto dell'assicurato alla pensione d'invalidita, nella fase giudiziaria devesi tener conto dell'aggravamento eventualmente verificatosi, per evoluzione delle stesse infermita denunciate o accertate in Sede amministrativa. Nel caso in cui il grado di invalidita e della relativa capacita di guadagno nella misura richiesta dalla legge si verifichi e venga accertato nel corso del procedimento giudiziario, la pensione deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui le suddette condizioni si sono verificate. (V 3197'69, mass n 343191' 531'69, mass n 338676).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)