Sez. 1, Sentenza n. 2061 del 21/06/1968 (Rv. 334184 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - NATURA E FUNZIONE - PRONUNCIA DI MERITO - IMPROPONIBILITA DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - NATURA E FUNZIONE - PRONUNCIA DI MERITO - IMPROPONIBILITA DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO.*
L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non e un mezzo di impugnazione, ma un atto volto a trasferire dal giudice investito della causa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la statuizione sulla questione di giurisdizione allo scopo di ottenere preventivamente una pronunzia definitiva sull'individuazione del giudice avente giurisdizione sulla causa. Pertanto, detta istanza non puo essere proposta dopo che il giudice abbia emesso una pronunzia di merito, nel qual caso la ricerca del giudice avente giurisdizione sulla causa va fatta attraverso i normali mezzi di gravame. (V. 1074-67, massima n.327454).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)