Sez. 1, Sentenza n. 5870 del 26/05/1995 (Rv. 492488 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DISPOSIZIONI TRANSITORIE | Reato - Depenalizzazione - Applicazione della legge di depenalizzazione alle violazioni commesse sotto la previgente legge penale - Ammissibilità - Condizione - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
La legge successiva, che degrada a mero illecito amministrativo punibile con sanzione pecuniaria una fattispecie che la legge precedente configurava come reato, si applica anche alle violazioni commesse sotto la previgente legge penale, quando il relativo procedimento penale non sia stato già definito, per effetto dell'art. 40 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che ha configurato una peculiare forma di successioni di leggi fondata sul presupposto che la novazione legislativa ha tenuto ferma la rilevanza dell'illecito, anche se esso non costituisce più reato (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio ha cassato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva dichiarata illegittima l'ordinanza-ingiunzione con la quale era stata irrogata una sanzione pecuniaria per violazione dell'art. 121, lett. d, della legge 19 ottobre 1984 n. 784, sulla disciplina dei fertilizzanti, in relazione ad un fatto, precedente all'entrata in vigore della legge stessa, che all'epoca della sua commissione era sanzionato penalmente dalla legge 18 marzo 1926 n. 562).
Riferimenti normativi: Legge 18/03/1926 num. 562 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40, Legge 19/10/1984 num. 748 art. 121
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)