Sez. 1, Sentenza n. 9547 del 12/08/1992 (Rv. 478536 - 01)
Sanzioni amministrative - Disposizioni transitorie | Degradazione di un reato ad illecito amministrativo ad opera di una legge successiva - Applicazione di detta legge alle violazioni commesse sotto la previgente legge penale - Condizioni - Fattispecie.
Sanzioni amministrative - Disposizioni transitorie
La legge successiva, che degrada a mero illecito amministrativo punibile con sanzione pecuniaria, una fattispecie che la legge precedente configurava come reato, si applica anche alle violazioni commesse sotto la previgente legge penale, quando il relativo procedimento penale non sia stato già definito, per effetto dell'art. 40 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che ha configurato una peculiare forma di successione di leggi fondata sul presupposto che la novazione legislativa ha tenuto ferma la rilevanza dell'illecito, anche se esso non costituisce più reato (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza del Pretore che ha ritenuto punibile con la sanzione amministrativa introdotta dalla legge 28 febbraio 1987 n. 56 l'imprenditore che, prima dell'entrata in vigore della legge predetta, aveva assunto alcuni lavoratori non per il tramite dell'ufficio di collocamento, violazione questa configurata in precedenza come contravvenzione dagli artt. 33 e 38 della legge 20 maggio 1970 n. 300).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 33 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 38, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40, Legge 28/02/1987 num. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)