Sez. 1, Sentenza n. 13738 del 18/09/2003 (Rv. 566930 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DISPOSIZIONI TRANSITORIE | D. Lgs. n. 22/1997 - Degradazione a violazioni amministrative di fatti costituenti, in precedenza, reato - Retroattività - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che degrada ad illecito amministrativo comportamenti che secondo la precedente disciplina costituivano reati, si applica anche alle violazioni commesse sotto la previgente legge penale, come risulta dall'art. 53, comma terzo ("Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma primo ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative"), che, con l'inciso "ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative", pone una regola di diritto transitorio - in deroga al disposto dell'art. 1 della legge n. 689/1981, ma in assonanza con l'art. 40 della stessa legge, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità - riconoscendo alla nuova disciplina effetto retroattivo.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)