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Sez. 3, Sentenza n. 794 del 28/09/1995 Ud. (dep. 27/01/1996) Rv. 204206 - 01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Ammissibilità - (limiti) | Intercettazioni telefoniche disposte per reato rientrante nell'elenco di cui all'art. 266 cod. proc. pen. - Utilizzabilità nella loro interezza - Sussistenza - Fattispecie: condanna per reato non compreso nell'elenco
Stato
decisa il 1995-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204206-01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Ammissibilità - (limiti)

Nel caso in cui le intercettazioni telefoniche siano state disposte nell'ambito di indagini relative a reato rientrante nel l'elenco di cui all'art. 266 cod. proc. pen. (limiti di ammissibilità), le stesse possono essere utilizzate nella loro interezza nel procedimento in cui sono state legittimamente disposte, a prescindere dalla posizione processuale delle varie persone imputate, che ben potrebbero anche essere indagate sulla base degli elementi raccolti attraverso le intercettazioni medesime. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso con il quale si censurava la ritenuta utilizzabilità e l'effettiva utilizzazione di intercettazioni telefoniche in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56 e 610 cod. pen., non compreso tra quelli elencati nel citato art. 266 cod. proc. pen., la Corte territoriale aveva rilevato che le intercettazioni interessanti l'utenza telefonica della famiglia furono disposte a carico del capo - famiglia per il reato di violenza carnale continuata, rientrante nell'elenco di cui allo stesso art. 266).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)