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Sez. 2 - , Sentenza n. 5276 del 15/01/2019 Cc. (dep. 01/02/2019) Rv. 274890 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE | Associazione di tipo mafioso - Archiviazione - Mancata attivazione della procedura ex art. 414 cod. proc. pen. - Conseguenze - Effetto preclusivo – Limiti – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274890-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE

In tema di associazione di tipo mafioso, il decreto di archiviazione non seguito dal provvedimento di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen., preclude la contestazione all'indagato, in un nuovo procedimento, di condotte poste in essere nel periodo coperto dall'archiviazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la misura cautelare personale disposta nei confronti del ricorrente per una condotta di partecipazione associativa integralmente coperta dal provvedimento di archiviazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)