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Sez. 3, Sentenza n. 43952 del 28/09/2004 Ud. (dep. 11/11/2004) Rv. 230334 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - riapertura delle indagini | Mancanza del provvedimento del Gip - Inutilizzabilità degli atti di indagine - Limitata alla medesima notitia criminis, non a fatti diversi o successivi ancorchè collegati - Fattispecie in tema di reato permanente.
Stato
decisa il 2004-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230334-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - riapertura delle indagini

La sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 cod.proc.pen. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell'indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche fatti diversi o successivi, benchè collegati con i fatti oggetto della precedente indagine. Tale principio vale anche per i reati permanenti - come quello di associazione a delinquere oggetto del caso di specie - in relazione ai quali il provvedimento di archiviazione relativo ad indagini concernenti fatti od elementi temporalmente definiti non impone di richiedere il decreto di riapertura delle indagini, se queste riguardano fatti o elementi diversi o successivi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)