Sez. 6, Sentenza n. 3108 del 19/09/1995 Cc. (dep. 24/10/1995) Rv. 202731 - 01
MIsure cautelari - Reali - Impugnazione - Riesame - Richiesta - Termine | Decorrenza - Dalla data dell'esecuzione del provvedimento impositivo - Oppure dalla data della effettiva conoscenza dell'avvenuto sequestro - Conseguenze - Indicazione.
MIsure cautelari - Reali - Impugnazione - Riesame - Richiesta - Termine
L'art. 324 comma 1, cod. proc. pen. fa decorrere il termine per proporre istanza di riesame avverso un provvedimento di sequestro dalla data di esecuzione dello stesso o dalla diversa data in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro: la normativa ha cioè preso in considerazione non solo la conoscenza legale della misura, procurabile tramite i mezzi formali previsti, ma ogni diverso strumento volto a procurare la conoscenza di fatto degli effetti prosciolti dal sequestro. Da ciò consegue che il giudice, in assenza dell'adempimento degli oneri formali contemplati dallo art. 293 cod. proc. pen. per l'esecuzione del provvedimento, può utilizzare per far decorrere il termine per l'impugnazione anche ogni "diverso" dato utile sempreché idoneo con certezza a fissare il "dies a quo", ma anche che l'interessato possa vincere la presunzione di conoscenza - formalmente prevista mediante le notificazioni - allegando elementi altrettanto certi che vanifichino di fatto, relativi effetti. In tale ottica, nell'ipotesi di assenza dell'attivazione di quel meccanismo volto a procurare la presunzione di conoscenza dell'esecuzione, non può essere dichiarata tardiva l'impugnazione dell'interessato assumendo che sia sempre a carico dello stesso allegare elementi utili a fissare la data in cui ha avuto conoscenza di fatto dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 92, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 92, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)