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Sez. 1, Sentenza n. 6551 del 29/11/1999 Cc. (dep. 17/02/2000) Rv. 215210 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Termine per la proposizione della richiesta di riesame - Decorrenza dalla data di conoscenza dell'avvenuto sequestro - Limitazione della conoscenza a quella derivante dai mezzi formali previsti dalla legge processuale - Esclusione - Fattispecie relativa a sequestro di somme depositate in conto corrente, di cui la banca aveva dato notizia al correntista mediante telegramma.
Stato
decisa il 1999-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215210-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

Ai fini della decorrenza del termine previsto dall'art.324, comma 1, c.p.p. per la proposizione della richiesta di riesame, la conoscenza dell'avvenuto sequestro non è soltanto quella legale, realizzabile tramite i mezzi formali previsti dalla legge processuale, ma è anche quella che di fatto consegua all'attivazione di ogni diverso strumento che possa essere considerato in concreto atto a procurarla. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata ritenuta conoscenza idonea a dar luogo alla decorrenza del termine in questione quella che, trattandosi di sequestro di somme depositate in conto corrente, era derivata all'interessato dalla ricezione di un telegramma speditogli dalla banca, nel quale erano indicati tutti gli estremi del provvedimento giudiziario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)