Sez. 1, Sentenza n. 15929 del 13/07/2006 (Rv. 591176 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE | Contributo agevolatore - Rilevanza - Conseguenze - Indebita percezione di aiuti comunitari alla trasformazione di tabacco greggio - Condotta del fornitore emittente falsa documentazione di supporto (bolle di accompagnamento e fatture per operazioni inesistenti), in sé non necessaria ai fini dell'accesso al contributo comunitario - Punibilità a titolo di concorso nell'illecito amministrativo - Sussistenza - Condizioni e limiti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE
Ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nell'illecito amministrativo, a norma dell'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione indefettibile della violazione, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando l'illecito, senza la condotta di agevolazione, sarebbe egualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, con riguardo all'illecito amministrativo di indebita percezione di aiuti comunitari alla trasformazione di tabacco greggio, l'emissione di bolle di accompagnamento e di fatture per operazioni inesistenti, ancorché si tratti di documenti in sé non necessari ai fini dell'accesso al contributo da parte dell'impresa di trasformazione, può facilitare la realizzazione della violazione da parte dell'autore principale e rafforzare il proposito di commetterla, giacché di tali documenti il richiedente il contributo può avvalersi in sede di controllo da parte dei funzionari dell'AIMA onde comprovare l'attendibilità della situazione dichiarata; sicché l'emittente quella falsa documentazione di supporto, facendo apparire quantitativi di vendita in realtà mai consegnati in favore dell'impresa trasformatrice beneficiaria dell'aiuto, ben può essere chiamato a rispondere del suddetto illecito amministrativo in concorso, sempre che, sotto il profilo soggettivo, sussista in lui la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti, ossia la coscienza e volontà di portare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell'illecito, e quindi di cooperare, con il proprio operato, all'illegittima richiesta e percezione di aiuti ad opera dell'autore principale.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)