Sez. 2, Sentenza n. 6006 del 05/03/2008 (Rv. 602248 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE (NOZIONE DI PIAZZA O VIA PUBBLICA) | Costruzione a confine di strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio - Estensione dell'esonero dal rispetto delle distanze legali.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE (NOZIONE DI PIAZZA O VIA PUBBLICA)
L'esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall'articolo 879, comma secondo, cod. civ. per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche, va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, giacché il carattere pubblico della strada, rilevante ai fini dell'applicazione della norma citata, attine più che alla proprietà del bene, piuttosto all'uso concreto di esso da parte della collettività.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)