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Sez. U, Sentenza n. 1771 del 08/06/1972 (Rv. 358730 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - ACCORDO GATT - PARITA TRIBUTARIA TRA PRODOTTI DI CONSUMO NAZIONALI ED IMPORTATI - LEGGE DI ESECUZIONE N 295 DEL 1950 - IMMEDIATA APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1972-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358730-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - ACCORDO GATT - PARITA TRIBUTARIA TRA PRODOTTI DI CONSUMO NAZIONALI ED IMPORTATI - LEGGE DI ESECUZIONE N 295 DEL 1950 - IMMEDIATA APPLICABILITA.*

La norma di cui all'art 3 n 2 dell'accordo GATT (general agreement on tariff and trade, sottoscritto a Ginevra il 30 ottobre 1947, cui l' Italia ha aderito con il protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949) , a seguito delle modifiche di cui ai protocolli di Ginevra del 10 marzo 1955, ha assunto, fermo il suo contenuto, la numerazione quattro. Detta norma, che prevede un trattamento tributario di parita fra i prodotti di consumo nazionali e quelli importati dagli altri stati contraenti, ha introdotto nel nostro ordinamento, attraverso la legge 5 aprile 1950, n 295, che ha reso esecutivo in Italia tale accordo, un principio di ordine generale, automaticamente applicabile non appena se ne verifichino i presupposti.*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 10/10/1949, Tratt. Internaz. 10/03/1955, Legge 07/11/1957 num. 1307, Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)