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Sez. 5 - , Ordinanza n. 5833 del 03/03/2020 (Rv. 657538 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE | IRAP - Imprese bancarie - Svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio - Deducibilità frazionata per effetto dell’art. 7 d.lgs. n. 446 del 1997 nel testo antecedente la modifica disposta dall’art. 2 del d.l. n. 168 del 2004 - Esclusione della deducibilità della svalutazione dei crediti per effetto dell’art. 2 del d.l. n. 168 del 2004 - Svalutazioni di crediti operate in epoca antecedente alla suddetta modifica - Deducibilità delle frazioni di credito residue - Ammissibilità - Fondamento - Applicazione del canone interpretativo di cui all’art. 3 della l. n. 212 del 2000 - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657538-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE

Anche in materia di IRAP, in relazione alle imprese bancarie, la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei ricavi, poiché ad essa è stata riconosciuta rilevanza dall'art. 71 (ora 106), comma 3, T.U.I.R. per rendere la disciplina fiscale più adeguata alle esigenze del mercato bancario e assicurare pieno riconoscimento alle svalutazioni imputate al conto economico, e la relativa deduzione è soltanto rinviata, per noni, agli esercizi successivi, secondo il criterio di cui all'art. 106, comma 3, cit., per evitare il superamento del limite massimo di deducibilità in ciascun esercizio. Ne consegue che l'indeducibilità ai fini dell'IRAP, introdotta dall'art. 2, comma 2, del d.l. n. 168 del 2004, conv. con modif. dalla l. n. 191 del 2004, a partire dall'esercizio 2005, non attinge le quote (cd. noni pregressi) di competenza degli esercizi anteriori, in quanto relative a svalutazioni di crediti operate nei corrispondenti bilanci, e oggetto, quindi, di una situazione giuridica sostanziale già consolidata; né è giustificabile un'interpretazione della disciplina in chiave retroattiva, in assenza di specifica previsione, poiché la stessa si porrebbe in contrasto con il canone ermeneutico di cui all'art. 3 della l. n. 212 del 2000. (In applicazione del primo principio, la S.C. ha ritenuto che il "dies a quo" del termine di decadenza per il rimborso dell'acconto IRAP versato in eccedenza per effetto della mancata deduzione dei noni delle svalutazioni dei crediti anteriori al 2005 decorre dal versamento di ciascun acconto, indipendentemente dal diverso metodo "retributivo" di determinazione del valore della produzione, che è la base imponibile dell'IRAP per i soli enti pubblici, atteso che le svalutazioni dei crediti e i correlativi noni sono componenti passive "certe", le quali riducono il valore della produzione in misura sempre identica, determinato, per le banche, con le peculiari modalità previste dall'art. 6 del d.P.R. n. 446 del 1997).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 106 com. 3, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 12/07/2004 num. 168 art. 2 com. 2, Decreto Legge 12/07/2004 num. 168 art. 2 com. 3, Legge 30/07/2004 num. 191 art. 1, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)