Sez. 1, Sentenza n. 1228 del 07/04/1975 (Rv. 374678 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO DEL RIVENDICANTE - LIMITI - FATTISPECIE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO DEL RIVENDICANTE - LIMITI - FATTISPECIE.*
In tema di revindica, l'Onere del rivendicante di fornire, oltre la prova del proprio acquisto, quella della proprieta dei suoi danti causa, trova un logico limite nell'ipotesi in cui il convenuto eccepisca un titolo di acquisto che non contrasti con la proprieta del dante causa dell'attore, il che si verifica particolarmente quando i due contendenti deducano a fondamento delle rispettive ragioni o difese la riconosciuta originaria appartenenza del bene in contestazione al comune autore, ovvero Atti comunque ad essi comuni. (nella specie, un atto del genere si era concretato in una transazione fra i contendenti - cioe fra il proprietario di un terreno ed il comune che aveva espropriato parte di esso - nella quale fra l'altro erano stabilite le misurazioni del terreno residuato al proprietario). (V 2751/73, mass n 366280; 2838/66, mass n 325400; 1011/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)