Sez. 2, Sentenza n. 5626 del 16/11/1985 (Rv. 442819 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE - CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - COSTITUZIONE DI SERVITÙ A FAVORE DELL'IMMOBILE VENDUTO E A CARICO DI ALTRO IMMOBILE DEL VENDITORE - OPPONIBILITÀ DELLA SERVITÙ AGLI ACQUIRENTI DEL FONDO SERVENTE - CONDIZIONI - INDIVIDUAZIONE DEL FONDO SERVENTE DAL CONTENUTO DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE.*
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE - CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - COSTITUZIONE DI SERVITÙ A FAVORE DELL'IMMOBILE VENDUTO E A CARICO DI ALTRO IMMOBILE DEL VENDITORE - OPPONIBILITÀ DELLA SERVITÙ AGLI ACQUIRENTI DEL FONDO SERVENTE - CONDIZIONI - INDIVIDUAZIONE DEL FONDO SERVENTE DAL CONTENUTO DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE.*
Allorquando un contratto di compravendita contenga una clausola costitutiva del diritto di servitù prediale a favore dell'immobile oggetto del contratto stesso e a carico di altro immobile di proprietà del venditore, è necessario - al fine dell'opponibilità della servitù ai terzi successivi acquirenti del fondo servente - che costoro possano individuare quest'ultimo bene dal contenuto della nota di trascrizione, senza possibilità di equivoci o incertezze e senza compiere ulteriori indagini. (V 4508/80, mass n 408364; (V 3692/77, mass n 387344).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2659
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)