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Sez. 1, Sentenza n. 9069 del 21/06/2002 (Rv. 555236 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Attività di "fornitura di servizi e attrezzature da spiaggia" - Inquadramento nel settore artigianale o commerciale, ai fini previdenziali ed assistenziali - Normativa applicabile - Legge n. 443 del 1985, richiamata dall'art. 49 della legge n. 88 del 1989 - Esercizio di una pluralità di attività - Valutazione unitaria sulla base della natura dell'attività prevalente - Necessità.
Stato
decisa il 2002-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555236-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE

Ai fini dell'inquadramento - valido anche per il conseguente regime previdenziale ed assistenziale - dell'attività di "fornitura di servizi ed attrezzature da spiaggia" nel settore artigianale o in quello commerciale, l'inclusione dell'attività di "esercizio di stabilimenti balneari" tra quelle di natura commerciale, operata dall'art. 29, primo comma, della legge n. 160 del 1975 (che aveva sostituito l'art. 1 della legge n. 1397 del 1960), è venuta meno, a decorrere dall'1 gennaio 1997, a seguito della nuova disciplina introdotta dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che non contiene più detto specifico riferimento. Pertanto, la qualificazione della menzionata attività va effettuata in base al disposto dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale richiama, per l'individuazione delle attività ricomprese nel settore dell'artigianato, i criteri fissati dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, il cui art. 3 stabilisce che è artigiana non solo l'impresa che esercita, nei limiti dimensionali previsti dalla legge stessa, un'attività di produzione di beni, ma anche quella che abbia ad oggetto una prestazione di servizi, con esclusione delle attività agricole e commerciali. In presenza di una pluralità di attività svolte, l'oggetto dell'impresa, ai fini dell'inquadramento nel settore artigianale o in quello commerciale, non può essere scisso nelle sue singole componenti, ma va valutato unitariamente sulla base della natura dell'attività ritenuta prevalente.

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 1 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 29, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)