Sez. L, Sentenza n. 9955 del 21/07/2001 (Rv. 548385 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Impresa esercente attività di prestazione di servizi - Classificazione nel settore artigianale - Ammissibilità - Condizioni - Valutazione globale del servizio - Necessità - Fattispecie relativa ad un'impresa di pompe funebri.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 443 del 1985 è artigiana non solo l'impresa che esercita, nei limiti dimensionali di cui alla legge medesima, un'attività di produzione di beni (anche semilavorati), ma anche quella che esercita "attività di prestazione di servizi", escluse le attività agricole e commerciali. Al fine di stabilire se un'impresa che esercita un'attività di prestazione di servizi debba essere inquadrata nel settore artigianale o commerciale, la prestazione del servizio deve essere valutata nel suo complesso e non scissa nelle sue singole componenti, affidandosi, poi, ad un giudizio di prevalenza dell'una sulle altre. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto che un'impresa di pompe funebri fosse da inquadrare nel settore commerciale, attribuendo rilievo preminente all'attività di fornitura della bara e considerando, invece, non rilevanti e accessorie tutte le incombenze connesse al decesso che vengono demandate all'impresa di pompe funebri).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)