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Sez. L, Sentenza n. 613 del 15/02/1975 (Rv. 373929 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - CRITERIO DI PROPORZIONALITA MATEMATICA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - CONTRATTO COLLETTIVO - CRITERIO DEL COEFFICIENTE DIVERSIFICATO - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373929-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - CRITERIO DI PROPORZIONALITA MATEMATICA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - CONTRATTO COLLETTIVO - CRITERIO DEL COEFFICIENTE DIVERSIFICATO - VALIDITA - CONDIZIONI.*

L'art 2120 cod civ non impone per la liquidazione delle indennita di anzianita l'osservanza di un criterio di proporzionalita matematica quale e quella che si concreta moltiplicando l'ultima retribuzione per il numero degli anni di servizio, ma, avendo rimesso alle associazioni sindacali di determinare l'ammontare delle indennita in base alla categoria del lavoratore, consente di diversificare, in relazione alla evoluzione del rapporto, il coefficiente di calcolo costituito dalla frazione tempo-salario. (Conf 1476/73, mass n 364223; 1400/73, mass n 364082).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)