Sez. 2, Sentenza n. 1476 del 21/05/1973 (Rv. 364223 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - CRITERIO DI PROPORZIONALITA MATEMATICA - NECESSITA - INSUSSISTENZA - CRITERIO DEL COEFFICIENTE DIVERSIFICATO - ADOZIONE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - LICEITA - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - CRITERIO DI PROPORZIONALITA MATEMATICA - NECESSITA - INSUSSISTENZA - CRITERIO DEL COEFFICIENTE DIVERSIFICATO - ADOZIONE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - LICEITA - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA).*
L'art 2120 cod civ - secondo cui l'indennita di anzianita deve essere determinata in base all'ultima retribuzione ed in relazione alla categoria cui appartiene il lavoratore - non impone, ai fini del calcolo di detta indennita, l'osservanza di un criterio di proporzionalita matematica semplice, consistente nel moltiplicare un'unica e costante frazione (numero dei giorni) della retribuzione finale per il numero complessivo degli anni di servizio, ma, al contrario, consente alle associazioni sindacali di differenziare la misura (frazione tempo - servizio) in cui tale retribuzione deve essere assunta a base del suddetto calcolo con riferimento a ciascuna delle categorie professionali in cui il lavoratore sia stato inquadrato durante lo svolgimento del rapporto, cosi da diversificare, sulla base dell'evoluzione del rapporto medesimo, il coefficiente di calcolo costituito dalla frazione tempo-salario. (nella specie, in applicazione di tale principio, la SC ha ritenuto legittimo l'art 7 del CCNL del 16 giugno 1965 per i dipendenti da imprese industriali, secondo il quale l'importo della indennita di anzianita per i dipendenti che siano stati durante il rapporto prima operai e poi impiegati va determinata assumendo a calcolo per ciascuno dei periodi di tempo in cui il lavoratore e appartenuto alle due diverse categorie i coefficiente dell'ultima retribuzione separatamente fissati dalla disciplina collettiva per la categoria di operaio e per quella di impiegato). (Conf 2130/72, mass n 359379).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)