diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1400 del 16/05/1973 (Rv. 364082 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - CRITERIO DI PROPORZIONALITA MATEMATICA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - CRITERIO DELLA DIVERSITA DEL COEFFICIENTE DI CALCOLO - ADOZIONE DALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - LEGITTIMITA - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO DEI LAVORATORI METALMECCANICI 17 FEBBRAIO 1963).*
Stato
decisa il 1973-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364082-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - CRITERIO DI PROPORZIONALITA MATEMATICA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - CRITERIO DELLA DIVERSITA DEL COEFFICIENTE DI CALCOLO - ADOZIONE DALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - LEGITTIMITA - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO DEI LAVORATORI METALMECCANICI 17 FEBBRAIO 1963).*

L'art 2120 cod civ non impone, per la liquidazione dell'indennita di anzianita, l'osservanza di un criterio di proporzionalita matematica semplice, consistente nel moltiplicare un'unica e costante frazione (numero dei giorni) dell'ultima retribuzione per il complessivo numero degli anni di servizio; ma, avendo rimesso alle associazioni sindacali il compito di determinare l'ammontare dell'indennita in base alla retribuzione finale ed alla categoria di appartenenza del lavoratore, consente di diversificare, nell'ipotesi di mutamento di categoria verificatosi nel corso dello stesso rapporto di lavoro, il coefficiente di calcolo costituito dalla frazione tempo salario, in relazione ai singoli periodi di appartenenza alle varie categorie, susseguitesi nel tempo. (nella specie, la SC ha dichiarato legittimo l'art 30, parte terza, del contratto collettivo nazionale lavoratori 7 febbraio 1963 per i lavoratori dell'industria del settore metalmeccanico, che, per l'ipotesi di promozione di un operaio alla categoria impiegatizia, stabiliva parametri differenti per il calcolo dell'indennita di anzianita in corrispondenza ai periodi di servizio svolti nelle due categorie). (Conf 226/73, mass n 362061; 93/73, mass n 361848; (Conf 2290/72, mass n 359639; 2130/72, mass n 359379).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)