Sez. L, Sentenza n. 11786 del 02/08/2003 (Rv. 565632 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI | Inizio delle operazioni - Obbligatorietà - Successive operazioni - Ripetizione delle comunicazioni - Necessità - Esclusione - Mancata presentazione del soggetto sottoposto a visita - Irrilevanza - Fondamento.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente ha l'obbligo di comunicare alle parti soltanto il giorno, l'ora ed il luogo di inizio delle operazioni, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive; né l'inizio delle operazioni peritali è impedito dalla mancata presentazione del soggetto che debba essere sottoposto a visita medica, atteso che la prima seduta può essere destinata all'esame dei fascicoli processuali che normalmente precede la visita
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)