Sez. 1, Sentenza n. 15 del 03/01/2003 (Rv. 561018 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI | Inizio delle operazioni - Obbligatorietà - Successive operazioni - Ripetizione delle comunicazioni - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, secondo comma, cod. proc. civ. e 90, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi. Tuttavia, ove il consulente di ufficio rinvii le operazioni a data da destinare e successivamente le riprenda, egli ha l'obbligo di avvertire nuovamente le parti, e l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia effettivamente comportato, con riguardo alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa (nella specie, la S.C. ha altresì precisato, con riguardo ad una "ctu" ematologica per l'accertamento della paternità naturale in relazione alla quale il ricorrente sosteneva che l'inizio delle operazioni peritali dovesse coincidere con il trattamento dei campioni anziché con il momento antecedente del prelievo, che l'inizio delle operazioni peritali non può non identificarsi con il momento in cui il consulente comincia a prestare la propria attività, ancorché consistente in operazioni materiali strumentali allo svolgimento dell'indagine tecnica a lui affidata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)