Sez. 1, Sentenza n. 1972 del 14/03/1985 (Rv. 439883 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - SENTENZA NON DEFINITIVA PASSATA IN GIUDICATO CONTENENTE SEPARATA CONSIDERAZIONE DI TERRENI NON EDIFICATI ED AREE EDIFICATE CON OPERE DI URBANIZZAZIONE E RIFERIMENTO PER I PRIMI AI COMMI QUINTO, SESTO E SETTIMO DELL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - SOPRAVVENUTA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DI TALI NORME CON RIFERIMENTO AI TERRENI NON AGRICOLI - EFFETTI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - SENTENZA NON DEFINITIVA PASSATA IN GIUDICATO CONTENENTE SEPARATA CONSIDERAZIONE DI TERRENI NON EDIFICATI ED AREE EDIFICATE CON OPERE DI URBANIZZAZIONE E RIFERIMENTO PER I PRIMI AI COMMI QUINTO, SESTO E SETTIMO DELL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - SOPRAVVENUTA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DI TALI NORME CON RIFERIMENTO AI TERRENI NON AGRICOLI - EFFETTI.*
Nel giudizio di opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, con riguardo a terreni edificabili e parzialmente edificati, la sentenza non definitiva, passata in giudicato, la quale imponga di considerare separatamente i terreni non edificati dalle aree edificate e dalle opere di urbanizzazione, stabilendo che la liquidazione debba essere fatta, per i primi, in base ai commi quinto sesto e settimo dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e, per le seconde, secondo i criteri del nono comma della stessa norma, spiega effetti vincolanti in ordine all'indicata separata considerazione delle porzioni espropriate, ma non resta insensibile alla sopravvenuta declaratoria d'incostituzionalità dei suddetti commi quinto sesto e settimo con riferimento ai terreni non agricoli (sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980), poiché la efficacia di tale pronuncia d'incostituzionalità nei giudizi pendenti trova ostacolo solo in una definitiva ed immodificabile liquidazione dell'indennità, non anche in un giudicato che si limiti a riscontrare il paradigma normativo applicabile al rapporto. Nella indicata situazione, pertanto, la sopravvenienza di detta declaratoria d'incostituzionalità, nonché di quella inerente alle norme della legge 29 luglio 1980 n. 385 reintroduttive in via provvisoria degli stessi criteri posti dai citati commi quinto, sesto e settimo (sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983), comporta che l'indennità debba essere quantificata, limitatamente ai terreni non edificati, secondo il principio generale del valore venale, di cui all'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359. (V. 5260/84, mass. N. 436991; (V. 5401/84, mass. N. 437104).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)