Sez. 1, Sentenza n. 671 del 26/01/1988 (Rv. 457122 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ART. 39 LEGGE N. 2359 DEL 1865 - RIFERIMENTO AL VALORE VENALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ART. 39 LEGGE N. 2359 DEL 1865 - RIFERIMENTO AL VALORE VENALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
In tema di Determinazione dell'indennità di espropriazione l'art. 39 della legge n. 2359 del 1865, tuttora vigente per effetto della dichiarata caducazione, riguardo ai fondi edificatori, delle norme derogatorie in materia (sentenza Corte costituzionale n. 5 del 1980 e 223 del 1983) non si pone in contrasto con l'art. 42 della Costituzione, il quale prescrive un indennizzo a favore dello espropriato che non si riduca ad un ristoro puramente simbolico ed apparente, giacché il richiamo contenuto nel cit. 39 al valore venale del bene espropriato è operato a garanzia dell'effettività del ristoro spettante. (V Corte cost. N. 223/83; (V Corte cost. N. 5/80; (Conf 1972/85, mass n 439883).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)