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Sez. 1, Sentenza n. 5260 del 18/10/1984 (Rv. 436991 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - FATTISPECIE RELATIVA AD IMPOSIZIONE DI SERVITÙ DI ELETTRODOTTO SU FONDO PRIVATO, AI SENSI DEL R.D. N. 1775 DEL 1933, ED ALL'ESPROPRIAZIONE DI PORZIONE DEL FONDO MEDESIMO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE ELETTRICA, DECRETATA AI SENSI DELLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE INDENNITÀ - CRITERI E RIFERIMENTI NORMATIVI.*
Stato
decisa il 1984-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436991-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - FATTISPECIE RELATIVA AD IMPOSIZIONE DI SERVITÙ DI ELETTRODOTTO SU FONDO PRIVATO, AI SENSI DEL R.D. N. 1775 DEL 1933, ED ALL'ESPROPRIAZIONE DI PORZIONE DEL FONDO MEDESIMO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE ELETTRICA, DECRETATA AI SENSI DELLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE INDENNITÀ - CRITERI E RIFERIMENTI NORMATIVI.*

Con riguardo all'imposizione di servitù di elettrodotto su fondo privato, con destinazione edificatoria disposta in via amministrativa secondo la previsione del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, ed alla espropriazione di porzione del fondo medesimo per la realizzazione di una stazione elettrica, decretata in base alla legge 25 giugno 1865 n. 2359, la possibilità di liquidare le relative indennità, nel giudizio di opposizione avverso la stima, secondo i criteri contemplati dall'art. 16, quinto, sesto e settimo comma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, anziché secondo quelli fissati dalla normativa posta dall'amministrazione a fondamento dell'Esercizio del suo potere ablatorio, trova ostacolo, anche a prescindere dal divieto per il giudice ordinario di sostituirsi alla pubblica amministrazione nella scelta del procedimento e dei corrispondenti criteri indennitari, nella sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di detto art. 16 (sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980, nonché successiva sentenza della stessa Corte n. 223 del 1983, inerente alle leggi di proroga provvisoria dei criteri di stima posti dal citato art. 16), a seguito della quale le indennità medesime vanno determinate secondo le leggi anteriori. (V 2023/82, mass n 419877; (V 5904/80, mass n 409695).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 108, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 115, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 116, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 119 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)