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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9896 del 09/04/2019 (Rv. 653702 - 01)

CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Contratto di sconto - Concluso prima dell’entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 - Onere della forma scritta - Non previsto, né “ad probationem”, né “ad substantiam”.
Stato
decisa il 2019-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653702-01

CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE

Ai fini della stipula del contratto di sconto, l'onere della forma scritta non era previsto, né "ad probationem" né "ad substantiam", prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, che conteneva, in materia di forma dei contratti, una disposizione analoga a quella poi prevista dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 61 com. 6, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)