Sez. 1, Sentenza n. 4210 del 17/07/1985 (Rv. 441712 - 01)
CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - DI CAMBIALI - CONTRATTO DI SCONTO BANCARIO - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - SCONTO MEDIANTE GIRATA DI CAMBIALI - FORMALITÀ RELATIVE A QUEST'ULTIMA - APPLICABILITÀ - PROCURA A CONCLUDERE DETTO CONTRATTO O AD INCASSARE SOMME ANTICIPATE DALLA BANCA - FORMA - ESTENSIONE.*
CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - DI CAMBIALI - CONTRATTO DI SCONTO BANCARIO - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - SCONTO MEDIANTE GIRATA DI CAMBIALI - FORMALITÀ RELATIVE A QUEST'ULTIMA - APPLICABILITÀ - PROCURA A CONCLUDERE DETTO CONTRATTO O AD INCASSARE SOMME ANTICIPATE DALLA BANCA - FORMA - ESTENSIONE.*
Il contratto di sconto bancario non richiede la Forma scritta, né "ad substantiam", né "ad probationem", ferma restando, ove lo sconto avvenga mediante la girata di cambiale, l'osservanza delle formalità richieste dalla legge di circolazione del titolo medesimo. Pertanto, in applicazione dell'art. 1392 cod. civ., anche la procura a concludere detto contratto, ovvero ad incassare le somme anticipate dalla banca, non esige l'atto scritto, e può essere dimostrata con qualsiasi strumento probatorio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1858, Cod. Civ. art. 1859
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)