Sez. 3, Sentenza n. 20319 del 20/11/2012 (Rv. 624586 - 01)
CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Forma scritta - Necessità - Esclusione - Sconto mediante girata di cambiali - Formalità.
CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Il contratto di sconto bancario non richiede la forma scritta, né "ad substantiam" né "ad probationem", fermo restando, ove lo sconto avvenga mediante la girata di una cambiale, l'osservanza delle formalità richieste dalla legge di circolazione del titolo medesimo.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)