Sez. 4, Sentenza n. 7444 del 17/01/2013 Ud. (dep. 14/02/2013) Rv. 255152 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA | Accertamento peritale - Prova decisiva - Esclusione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA
La sentenza con cui il giudice respinge la richiesta di una perizia, ritenuta decisiva dalle parti, non è censurabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione. (Nella specie, relativa al reato di inottemperanza all'obbligo di fermarsi a seguito di incidente stradale, la S.C. ha ritenuto corretta, in assenza della produzione in giudizio di certificazione medica attestante le ridotte capacità psico-fisiche dell'imputato per l'ingestione di alcool e droghe, la mancata nomina di un perito che accertasse tale stato personale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)