Sez. 3, Sentenza n. 13086 del 28/10/1998 Ud. (dep. 14/12/1998) Rv. 212187 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA | Perizia - Riconducibilità al concetto di prova decisiva - Esclusione - Ragione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA
Deve negarsi che l'accertamento peritale possa ricondursi al concetto di prova decisiva, la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell' art. 606, comma primo lett. d), cod.proc.pen. Infatti il ricorso o meno ad una perizia è attività sottratta al potere dispositivo delle parti ed è rimessa essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)